- 27 Aprile 2020
- Posted by: Mara B.
- Categoria: Blog
Il nuovo DPCM del 26 aprile 2020, spiegato in diretta da Giuseppe Conte ai cittadini italiani, prevede tutte le novità per la Fase 2 a partire dal 4 maggio. La nuova ordinanza ha deluso in molti, che speravano di veder finire il lockdown già dal prossimo weekend. Ecco tutti i codici ATECO che possono riaprire e i punti salienti dell’ordinanza, scaricabile in pdf qui.
Articolo 1 della Nuova Ordinanza di Conte
Spostamenti nella Regione consentiti
Si tratta dell’insieme di misure messe in atto per il contenimento del Covid-19. Rimane naturalmente vietato qualsiasi spostamento a persone con febbre maggiore di 37,5° C, ma si introduce un’importante novità sugli spostamenti nella propria regione: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.
Sarà possibile quindi far visita a familiari, ma con una restrizione: “ è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Attività all’aria aperta consentita
Rimane costante il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, perciò non è possibile ritrovarsi per praticare sport di gruppo all’aria aperta, o per qualsivoglia altra ragione. Rimane consentito svolgere attività fisica individuale all’aperto, oppure in qualità di tutore di minore o persone non autosufficienti. Sarà possibile tornare nei parchi e nelle aree verdi, a condizione di rispettare la distanza minima di sicurezza interpersonale di 1 metro. Rimangono chiuse le aree gioco per i bambini e i parchi in cui il sindaco ritenga non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.
Funerali con massimo 15 persone
Torna la possibilità di celebrare i funerali, ma “sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto”.
Articolo 2. Imprese, attività produttive industriali e commerciali che riaprono
Solo alcune imprese potranno riaprire il 4 maggio 2020, nell’allegato 3 del decreto sono elencati i nuovi codici Ateco. Tra le imprese che potranno ripartire con le norme di sicurezza troviamo il settore tessile, la moda, il comparto del vetro, la fabbricazione di auto e mobili. Le attività di cui viene autorizzata l’apertura non si limitano potranno riguardare tutte “quelle attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni” e a “quelle attività nel settore delle costruzioni” essenziali per l’economia del nostro paese come i cantieri per l’edilizia residenziale.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020, mentre “Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”. Bar, ristoranti e gelaterie possono effettuare servizio da asporto, come già anticipato con l’ordinanza della Regione Veneto.
Articolo 3. Rimane l’obbligo di mascherine e guanti
Rimane obbligatorio l’utilizzo di protezioni come guanti e mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico o nei luoghi in cui non è possibile mantenere la distanza di sicurezza – sono esclusi da tale obbligo i bambini sotti i 6 anni.
Articoli 4, 5 e 6. Disposizioni in materia di ingresso in Italia
Per fare ingresso nel territorio italiano è necessario effettuare una dichiarazione all’atto dell’imbarco che specifichi i motivi del viaggio, il proprio indirizzo e un recapito telefonico. Si provvederà quindi alla verifica di tali informazioni e alla misurazione della temperatura corporea e, tali persone una volta giunte nel Paese, “anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco”. Rimangono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.